In un precedente post avevamo affrontato il tema dei contratti la cui esecuzione fosse divenuta impossibile ? a causa del Covid 19. Il codice civile prevede però un’altra ipotesi che potrebbe venire in essere a causa della eccezionale situazione epidemica che stiamo vivendo, ossia quello sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione.
? L’art. 1467 c.c., infatti, stabilisce che se per una delle parti di un contratto la prestazione della propria obbligazione sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, questa può chiedere la risoluzione del contratto✂️. L’altra parte potrà evitare lo scioglimento del contratto solo proponendone una equa modifica.
Sicuramente il Covid 2019 può rientrare in un avvenimento straordinario ed imprevedibile, considerate tutte le conseguenze sociali e tutti i divieti di spostamento che lo stesso ha comportato. Quindi a livello teorico sicuramente l’epidemia può essere invocata da chi volesse sciogliersi da un contratto per eccessiva onerosità. Tuttavia, la norma e la giurisprudenza pongo alcune condizioni all’esercizio di tale diritto:
✏ In primo luogo, la prestazione non deve essere già stata eseguita: chi ad esempio ha già pagato un canone commerciale, o un canone di manutenzione per il 2020, non potrà richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone invocando l’eccessiva onerosità della prestazione
✏ In secondo luogo, a diventare eccessivamente onerosa deve essere la prestazione in sé. Non si potrà quindi invocare una generica difficoltà finanziaria della società, ma occorrerà dimostrare che quella obbligazione a cui si era tenuti è divenuta, a causa del covid, eccessivamente onerosa.
? Potrà ad esempio invocare la sopravvenuta eccessiva onerosità una società che si sia obbligata ad un servizio di gestione dati ?, i cui operatori si siano ammalati. La società potrebbe eseguire comunque la prestazione affidandola ad una ditta terza non colpita dal virus, ma questo renderebbe l’esecuzione della prestazione eccessivamente onerosa. Tale società potrà quindi liberarsi dall’obbligazione invocando l’art. 1467 c.c.
? Un altro, tra i mille casi che si possono immaginare, potrebbe essere quello di colui che si sia impegnato a consegnare dei beni, magari di importazione✈, i cui costi siano improvvisamente lievitati a causa della difficoltà di trasporto collegata al Covid19.
Ecco quindi che l’art. 1467 c.c., in determinati casi, può essere uno strumento valido per liberarsi ✂️da un contratto non più sostenibile ai tempi del Covid 19 o quantomeno per tentare di ottenerne una rinegoziazione.