Il sovraindebitamento e la liberazione dai debiti fiscali

Cosa è il sovraindebitamento?

Come già meglio evidenziato in un’altra occasione (LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO 3/2012 – Studio Legale (studiolegalebrancati.com) la legge sul sovraindebitamento (legge 3/2012) offre ai privati importanti strumenti per giungere alla liberazione integrale dei propri debiti.

Tale strumento normativo è rivolto a tutti quei soggetti che non rientrino nella normativa professionale e quindi semplificando:

  • Titolari di piccole partite iva
  • Professionisti
  • Famiglie

Si ha sovraindebitamento quando i debiti accumulati siano superiori alle possibilità di pagamento del debitore, ovvero quando vi sia uno squilibrio tra i debiti e le disponibilità economiche tale da non consentire più un regolare adempimento delle obbligazioni contratte.

In questo caso la legge consente al debitore di avvalersi di una serie varia di strumenti al fine di giungere alla propria esdebitazione, ossia alla propria integrale liberazione dai debiti. Interessante è notare che la norma di legge, perlopiù, non richieda neppure il consenso dei creditori al piano proposto dal debitore.

La legge sul sovraindebitamento si estende anche ai debiti fiscali?

Le procedure di sovraindebitamento riguardano tutte le tipologie di debito (verso le banche e finanziarie in genere; verso fornitori, privati; verso le Pubbliche Amministrazioni).

Successivamente alla approvazione dello strumento normativo sono però sorti dubbi su quali debiti fiscali potessero essere inclusi ed eventualmente in quale percentuale.

Attraverso la circolare 19/E del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’evoluzione normativa che ha riguardato anche la Composizione della crisi da sovraindebitamento ed i collegati processi di esdebitazione.

Il lungo documento, che ripercorre i punti principali della Legge 3/2012, ha lo scopo di informare gli Uffici periferici, dettando anche alcune prime modalità di comportamento.

La circolare chiarisce d’altra parte la possibilità di includere anche i debiti fiscali all’interno dei piani previsti dalla Legge suo Sovraindebitamento. Da parte sua la cosa è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 225 del 2014.

Pareva viceversa esclusa la possibilità di includere nella procedura di sovraindebitamento relativamente ai debiti Iva. Infatti l’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 statuiva, che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Tuttavia, anche tale limite è stato eliminato con la sentenza n. 245 del 29 novembre 2019. Pertanto, anche i debiti iva possono essere inclusi nella procedura per il sovraindebitamento.

Infine, diversamente da quanto previsto dall’articolo 182-ter della L.F., che opera con riferimento ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”, nel campo di applicazione della procedura rientrano anche i tributi locali.

Al termine dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenziata può quindi concludersi che non sussistono limiti alla possibilità di esdebitazione e quindi di liberazione anche dai debiti aventi natura fiscale nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento.

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