Nuova legge sulla Class Action: Novità e spunti di riflessione

È stata recentemente approvata a larghissima maggioranza la legge sulla class action che sposta la disciplina dell’azione collettiva dal codice del consumo, dove trovava la sua collocazione normativa fino a oggi, a quello di procedura civile, generando così uno strumento di portata più ampia e dettando una riforma nel settore della tutela del consumo.

Con il provvedimento si introduce nel Codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis ‘Dei procedimenti collettivi’, composto da 15 articoli (art. 840 bis e seguenti).
Eliminando ogni distinzione tra consumatori e utenti, l’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” (ma non ad “interessi collettivi”). Sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della “classe”, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.

Viene inoltre ampliato l’ambito di applicazione oggettivo dell’azione, che potrà essere applicato in tutte le situazioni di tutela soggettiva, a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Il testo individua come destinatari dell’azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.

Per quanto attiene all’aspetto della competenza giuridica si prevede che il giudice competente a conoscere l’azione di classe sia individuato nel cosiddetto “tribunale delle imprese”. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull’ammissibilità dell’azione; la relativa ordinanza va pubblicata entro 15 giorni ed è reclamabile entro 30 giorni in Corte d’appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni.

Per le modalità di adesione si delinea una procedura informatizzata nell’ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia.
In particolare la nuova procedura, per assicurare massima diffusione, secondo quanto stabilito dal legislatore, prevede che il ricorso, assieme al decreto di fissazione dell’udienza da parte del giudice, venga pubblicato dalla cancelleria del tribunale competente, nell’area pubblica del portale gestito dal Ministero della giustizia.
Il giudice dovrà poi valutare come già detto l’ammissibilità della domanda nel giro di 30 giorni. In caso di esito positivo, l’ordinanza verrà pubblicata sempre sul portale del ministero dove poi verrà reso noto anche il giudizio. Nel caso opposto, il ricorrente avrà 30 giorni di tempo dalla notifica per effettuare un reclamo davanti alla Corte d’appello.

Se l’istanza sarà ritenuta ammissibile, la class action seguirà il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702- bis e seguenti e si concluderà con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa.
Come si accennava in precedenza durante il giudizio si potrà aderire alla class action via web.

Altra novità particolarmente significativa è rappresentata dalla possibilità di aderire alla class action non solo nella fase successiva all’ordinanza di ammissione, ma anche in quella che segue la sentenza, entro determinati termini.

Ma la novità che il danneggiato possa presentare la domanda anche dopo che il magistrato abbia già accertato la condotta illecita dell’azienda o del gestore pone alcuni nodi problematici e spunti di riflessione. Tale soluzione infatti si potrebbe configurare come eccessivamente penalizzante per le imprese che, se giudicate responsabili, dovrebbero non solo risarcire il rappresentante comune degli aderenti alla class action, ma anche il loro difensore.

Quanto all’istruzione della causa, il giudice civile potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende. La sentenza stabilisce la responsabilità, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l’inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Il Tribunale, inoltre, provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l’azione è proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione. Con la sentenza, che determina l’importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese, vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare).