L’usurarietà degli interessi moratori

Cassazione civile , 18 settembre 2020, n.19597, sez. un.

L’art. 644 c.p. nel punire il reato di usura, determina la nullità degli interessi usurari pattuiti nell’ambito dei finanziamenti e del contratto di mutuo. Peraltro, anche ai sensi dell’art. 1815 del c.c. la clausola che stabilisce interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi. Il tasso di interesse è usurario quando è superiore ai tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari, rilevati trimestralmente dal Ministro del Tesoro (legge 7 marzo 1996, n. 108), qualora risultino “sproporzionati”. In ogni caso si considerano usurari i tassi che superano del 50% i saggi pubblicati.

Il problema affrontato dalla sentenza della Cassazione civile, 18 settembre 2020, n.19597, sez.  attiene alla possibilità di considerare come usurari anche gli interessi moratori.

Gli interessi moratori si differenziano infatti dagli interessi corrispettivi: si parla di interessi corrispettivi in relazione agli interessi dovuti nell’ambito del fisiologico decorso del prestito; sono invece interessi moratori quegli interessi maggiormente dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Spesso, infatti, i contratti di finanziamento e i mutui prevedono, in caso di ritardo nell’adempimento, una maggiorazione del tasso di interessi, appunti gli interessi moratori.

Fino a qualche anno fa le rilevazioni trimestrali del Ministero del Tesoro prendevano in considerazione solo i tassi applicati in relazione agli interessi corrispettivi. Ci si chiedeva quindi se tale rilevazione potesse costituire base per l’accertamento dell’eventuale usurarietà anche in relazione agli interessi moratori.

La giurisprudenza di merito appariva abbastanza contrastata sul punto; tale circostanza ha quindi condotto alla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte.

Le Sezioni Unite affermano che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Oltre a tale argomento, poi, la Suprema Corte valorizza anche il dato ulteriore per cui non vi sono ragioni ostative alla applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi di mora, con maggiore protezione del debitore, soluzione che appare invece preferibile. In questa prospettiva, dunque, vi è indubbiamente l’esigenza primaria di non lasciare il debitore esposto alla mercé del finanziatore, che se è soggetto al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l’ordinamento (nella specie l’art. 41 Cost.) e la disciplina “ad hoc” dettata dal legislatore non risultano indifferenti.

Dunque, continuano le Sezioni Unite, considerato che nella normativa antiusura si possono rinvenire una molteplicità di “rationes”, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario, ne consegue che sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d’interesse pubblicistico, volto all’ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell’impresa bancaria. Ciò trova d’altra parte conferma nella disciplina particolarmente severa che il legislatore riserva al fenomeno dell’usura non solo in sede penale, ma anche civile all’articolo 1815, comma2, c.c., non contemplando quale effetto dell’usurarietà la riduzione riducendo della misura degli stessi, ma escludendo radicalmente che essi siano dovuti.

Quindi le Sezioni Unite passano ad affermare che la disciplina antiusura intende sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche degli interessi moratori, che sono comunque pattuiti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.

Una volta ammessa l’usurarietà degli interessi di mora, le Sezioni Unite passano ad esaminare un ulteriore problema applicativo di non poco momento, ovvero quello delle modalità di rilevazione del superamento del tasso-soglia in caso di interessi moratori.

Sul punto le Sezioni Unite hanno sancito che laddove i Decreti Ministeriali “ratione temporis” applicabili prevedano la maggiorazione media degli interessi moratori, allora il tasso-soglia per valutare la loro usurarietà si ottiene utilizzando il Tasso Medio praticato dagli operatori professionali cui si aggiunge lo “spread”, da cui la formula: “T.E.G.M., + la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. Qualora, invece, i Decreti Ministeriali che vengono in gioco non prevedano la maggiorazione media degli interessi moratori (cioè quelli dall’entrata in vigore della l. n. 108 del 1996 fino al d.m. 25 marzo 2003), si dovrà fare ricorso alla formula “T.E.G.M. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.

Le questioni che la Corte di Cassazione è chiamata a risolvere non finiscono qui: infatti, sancita la possibilità che anche gli interessi di mora possano essere usurari all’esito del raffronto con i parametri come sopra chiariti, si pone allora il problema di individuare in modo preciso le conseguenze pratiche derivanti dall’accertata usurarietà degli interessi di mora.

Per risolvere tale profilo problematico le Sezioni Unite evidenziano innanzitutto che l’art.1815, comma 2, c.c. comporta la conversione del contratto da usurario a gratuito, con una nullità parziale “ex lege” della clausola che prevede interessi al di sopra del tasso-soglia. Secondo le Sezioni Unite è possibile accedere ad un’interpretazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., che sanziona sì la pattuizione degli interessi usurari, con conseguente non debenza degli stessi, ma solo per il tipo di interessi che quella soglia abbia superato: detto altrimenti, laddove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi siano illeciti e preclusi; con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. E tanto si impone anche perché l’art. 1224, comma1, c.c. stabilisce che «Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale (i.e.: corrispettivi) gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura», di talché è l’ordinamento stesso a prevedere che se gli interessi corrispettivi sono stati pattuiti in misura ultralegale – ma comunque al di sotto della soglia usuraria – anche gli interessi moratori sono dovuti nella medesima misura, ove scatti l’inadempimento del debitore e non siano stati pattiziamente convenuti gli interessi di mora (In tal senso si era espresso App. Roma 7 dicembre 2016).

Ad avviso delle Sezioni Unite tale soluzione si impone anche perché la regolamentazione del mercato del credito non può portare a premiare il debitore inadempiente, rispetto a chi adempia ai suoi obblighi puntualmente, come accadrebbe qualora, all’interesse moratorio azzerato perché usurario, si sostituisse un costo del denaro nullo, con conseguente obbligo del debitore – seppur inadempiente – di restituire il solo capitale, con un pregiudizio generale all’intero mercato del credito ed al principio generale di buona fede, di cui all’art. 1375 c.c.


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